Art. 7.
(Formazione del personale).

      1. Le regioni istituiscono scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma.
      2. Le scuole di cui al comma 1, oltre ai corsi di carattere più strettamente sanitario, predispongono corsi di bioetica, di deontologia professionale e di tecnica relazionale.